Accordo di riservatezza (non-disclosure agreement)

ACCORDO DI RISERVATEZZA 

Il presente accordo di riservatezza (l’“Accordo”) è stipulato tra ITALTRONIC S.r.l. (P. Iva 02549880280) con sede in Padova (PD), Corso Stati Uniti, (“Parte Divulgante" o “Italtronic”) e l’utente cliente (“Parte Ricevente" o “Utente”)

Premesso che ai fini dell’attività di collaborazione (il “Business Purpose”) Italtronic potrà rendere disponibili all’Utente informazioni riservate, così come definite all’articolo 1, si stipula e conviene quanto segue:

 

1.      DEFINIZIONI

1.1.    In aggiunta ai termini ed espressioni definiti in altri articoli, i termini ed espressioni avranno i seguenti significati:

"Informazioni Riservate" qualsiasi informazione fornita dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente oralmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualsiasi altra forma e/o supporto. Le Informazioni Riservate includono ma non sono limitate a diritti di proprietà intellettuale, scoperte, invenzioni, sviluppi, informazioni tecniche e tecnologiche, documenti tecnici, know-how, segreti commerciali e industriali, attività di sviluppo o sperimentazione, programmi informatici, banche dati, software (inclusi codici sorgente), processi e metodi di produzione, modelli di business, dati, concetti, procedure, disegni, schizzi, algoritmi, formule, codici sorgenti, modelli o prototipi, piani industriali, dati e informazioni finanziari, pianificazioni aziendali e di marketing, analisi commerciali, elenco e informazioni dei clienti, informazioni e analisi dei concorrenti e dei loro prodotti, perizie, pareri tecnici e/o legali (siano essi predisposti dalla Parte Divulgante o dai suoi consulenti) relativi a beni, servizi o prodotti esistenti o in via di sviluppo, progettazione o studio o che comunque dovessero essere realizzati in futuro così come tutte le informazioni, notizie e dati relativi a Italtronic. Le Informazioni Riservate dovranno essere considerate alla stregua di segreti aziendali e, come tali, non dovranno essere divulgate indipendentemente che riportino la dicitura o siano indicate quali "Confidenziale".
“Ricevente Autorizzato”  qualsiasi amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore o consulente della Parte Ricevente il quale necessiti o sia richiesto, in ragione del Business purpose, di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate.

 

2.      OBBLIGO DI RISERVATEZZA E LIMITAZIONE D’USO

2.1.    La Parte Ricevente sarà obbligata a:

non divulgare a terzi le Informazioni Riservate ad eccezione del Ricevente Autorizzato, il quale sarà vincolato ai medesimi obblighi di riservatezza di cui al presente Accordo;
utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per il Business Purpose; e
mantenere confidenziali e preservare le Informazioni Riservate adoperando lo stesso grado di diligenza normalmente utilizzato per proteggere le proprie Informazioni Riservate.

2.2.    Non è consentito nessun altro uso delle Informazioni riservate al di fuori dello Business Purpose, ivi compresa la relativa copia, ristampa, pubblicazione e / o altra divulgazione.

2.3.    Si conviene fin d’ora che eventuali scoperte, invenzioni, disegni, modifiche, processi ovvero ogni altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale (gli “Sviluppi”) relativi all’oggetto sociale della Parte Divulgante e conseguiti dalla Parte Ricevente per effetto dell’utilizzo delle Informazioni Riservate, si dovranno intendere di esclusiva proprietà della Parte Divulgante, la quale sarà la sola ed esclusiva legittimata a disporne. La Parte Ricevente si obbliga a trasferire alla Parte Divulgante ogni diritto in merito agli Sviluppi senza pretendere alcunché, a qualsivoglia titolo e/o ragione e, pertanto, a sottoscrivere qualsivoglia documento necessario e/o richiesto dalla Parte Divulgante per formalizzare, anche innanzi a terzi, l’avvenuta cessione.

 

3.      ECCEZIONI

3.1.    Gli obblighi di cui al precedente articolo 2.1 non trovano applicazione qualora la Parte Ricevente dimostri che le Informazioni Riservate:

erano già note alla Parte Ricevente prima della loro divulgazione;
erano al momento della divulgazione o, successivamente, divenute di pubblico dominio per fatto non imputabile in violazione del presente Accordo alla Parte Ricevente o al Ricevente Autorizzato;
erano state legittimamente trasmesse alla Parte Ricevente da terzi non soggetti a vincoli di riservatezza o, comunque, non in violazione di eventuali obblighi di riservatezza, di cui la Parte Ricevente fosse a conoscenza;
sono state divulgate per ottemperare ad un ordine o provvedimento di una pubblica autorità, la cui inosservanza comporti sanzioni. In detta ipotesi la Parte Ricevente si obbliga ad informare anticipatamente la Parte Divulgante in merito alla richiesta ricevuta dall’autorità e le Informazioni Confidenziali che verranno comunicate.

 

4.      COPIE

4.1.    Salvo diversa indicazione scritta della Parte Divulgante al momento della divulgazione, la Parte Ricevente potrà estrarre copia delle Informazioni Riservate nei limiti strettamente necessari in ragione del Business Purpose.

 

5.      DINIEGO

5.1.    Il presente Accordo non costituisce alcun obbligo per la Parte Divulgante di trasmettere alla Parte Ricevente tutte le proprie Informazioni Riservate.

5.2.    La Parte Ricevente avrà il diritto di rifiutarsi di ricevere tutte o parte delle Informazioni Riservate dandone comunicazione scritta alla Parte Divulgante prima che essa provveda alla relativa divulgazione.

 

6.      ESCLUSIONE DI LICENZA D’USO O DI DIRITTO DI PROPRIETÀ

6.1.    La divulgazione non pregiudica o limita i diritti della Parte Divulgante sulle Informazioni Riservate così come non costituisce, a favore della Parte Ricevente, diritti o licenze d’uso o sfruttamento di marchi, brevetti, know-how, segreti commerciali o aziendali in genere.

 

7.      ESCLUSIONE DI GARANZIA

7.1.    La Parte Divulgante non assume alcuna garanzia in merito alle Informazioni Riservate ed alla loro utilità per la realizzazione del Business Plan.

 

8.      RAPPORTI TRA LE PARTI

8.1.    Il presente Accordo non costituisce alcun impegno per le Parti a sottoscrivere ulteriori contratti né a instaurare relazioni o rapporti industriali o commerciali né altre forme di collaborazione di qualsivoglia natura. L’esecuzione del presente Accordo non comporta altresì alcun corrispettivo o impegno economico per le Parti.

 

9.      ENTRATA IN VIGORE E DURATA
9.1.    Il presente Accordo diverrà efficace a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà valido fino a che le Informazioni Riservate diverranno di pubblico dominio.

 

10.    OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE DELL’ACCORDO
10.1.  Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa essa intervenga, la Parte Ricevente dovrà prontamente restituire alla Parte Divulgante tutte le Informazioni Riservate ricevute, unitamente ai supporti in cui erano contenute, senza trattenere copia alcuna. La Parte Divulgante avrà il diritto, a propria esclusiva discrezione, di richiedere per iscritto alla Parte Ricevente la distruzione delle Informazioni Riservate. In detta ipotesi, la Parte Ricevente si obbliga a procedere con la distruzione al più tardi entro 5 giorni dalla richiesta ed a confermare per iscritto alla Parte Divulgante l’avvenuta distruzione.

 

11.    INADEMPIMENTO E PENALE

11.1. Fatti salvi eventuali ulteriori rimedi previsti dalla legge applicabile o dal presente Accordo, la Parte Ricevente conviene espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente Accordo comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile alla Parte Divulgante la quale, in detta ipotesi, avrà il diritto di chiedere e di pretendere, a titolo di penale, l’importo consensualmente e forfettariamente determinato e ritenuto equo, anche in considerazione dell’importanza e valore delle Informazioni Riservate, pari ad € [●] ([●])  salvo il maggior danno. La Parte Ricevente dichiara di rinunciare fin d’ora ad ogni contestazione, eccezione e/o reclamo di sorta a qualsivoglia titolo e/o ragione in merito alla congruità della penale dichiarando pertanto di non avervi diritto.

 

12.    PRIVACY

12.1. La Parte Ricevente si impegna a trattare tutti i dati ricevuti dalla Parte Ricevente conformemente alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e in particolare conformemente alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) n. 679/2016.

 

13.    LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

13.1.  Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana, con espressa esclusione delle norme di conflitto di leggi.

13.2.  Qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Accordo relativa, a titolo esemplificativo, alla sua esecuzione, validità, adempimento e determinazione dei danni, sarà devoluta alla competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Padova.

 

14.    CLAUSOLE FINALI

14.1.  Nessuna Parte potrà validamente trasferire o cedere a terzi il presente Accordo ovvero i diritti o obblighi dallo stesso derivanti senza il consenso scritto dell’altra Parte.

14.2.  Il presente Accordo racchiude l’intera volontà delle Parti e prevale su qualsiasi precedente intesa raggiunta dalle Parti in merito alle Informazioni Riservate. Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo se redatta per iscritto, quale addendum al presente Accordo, e firmata da persone debitamente autorizzate di ciascuna Parte.

14.3.  Nel caso di nullità, invalidità o inefficacia di qualsiasi disposizione del presente Accordo o di parte di esso, la parte rimanente dello stesso non sarà inficiata, fermo restando che le Parti convengono sin da ora di negoziare in buona fede al fine di sostituire detta disposizione, o parte della stessa, con altri accordi validi ed efficaci aventi sostanzialmente lo stesso effetto, avendo riguardo alla materia e agli obiettivi del presente Accordo.

14.4.  Qualora la Parte Divulgante non faccia valere il proprio diritto derivante dal presente Accordo ovvero tolleri il comportamento della Parte Ricevente nonostante tale comportamento violi le disposizioni qui contenute, ciò non costituisce rinuncia ai diritti spettanti o derivanti dalle disposizioni violate né impedisce di esercitare i diritti spettanti o di esigere il rigoroso adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui contenuti/e.